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Somministrazione farmaci in orario scolastico Circolare del 2005
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELLA SALUTE
VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
regolamento per l’Autonomia scolastica;
VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTE le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra
le strategie fondamentali della politica scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi,
aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”;
CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al
Governo per la definizione delle norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il
quadriennio normativo 2002/2005;
CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi
di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, associazioni ed enti di
promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati;
CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi
generali contenuti nelle norme e linee programmatiche sopra indicate;
EMANANO LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI
Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli
interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in
orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della
struttura scolastica.
Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle
autorizzazioni specifiche rilasciate dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non
deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di
discrezionalità tecnica da parte dell’adulto.
Art. 3 – Soggetti coinvolti – La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico
coinvolge, ciascuno per le proprie responsabilità e competenze:
– le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale;
– la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA;
– i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente;
– gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e
formativa dell’alunno.
Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la
valutazione della fattibilità delle somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario,
nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi accordi tra le istituzioni
scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti.
Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere
formalmente richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte
della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell’alunno con la
prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di
somministrazione, posologia).
I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci:
– effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico
idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci;
– concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario
scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci;
– verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della
somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà
genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il personale
docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n.
626/94. Potranno, altresì, essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di
formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi
Sociali e le Associazioni.
Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla
somministrazione da parte del personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire
l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, nell’ambito delle prerogative
scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri
soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni.
Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere
all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti Assessorati
per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche attraverso il
ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada).
In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione
formale e motivata ai genitori o agli esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di
residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.
Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di
Pronto Soccorso nei casi in cui si ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo
le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una
situazione di emergenza.
Roma, 25.11.2005
IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE
UNIVERSITA’ E RICERCA
F.to MORATTI F.to STORACE