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Legge 472/99
ARTICOLO 32
(Modifiche agli art. 119 e 126 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.245, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: <<2 - bis. L’accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie e' effettuato dai medici specialisti dell’unità sanitaria locale che indicheranno l’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione della patente di guida>>;
b) Al comma 4, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
<>.2. Dopo il comma 4 dell’articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.245, e successive modificazioni è inserito il seguente:
<<4 - bis. Per i soggetti affetti da diabete trattati con insulina gli accertamenti di cui all’articolo 119, comma 4, lettera d - bis), sono effettuati ogni anno, salvo i periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità>>.