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Direttiva 96/47/CE

ARTICOLO 1

La direttiva 91/439/CEE e’ modificata come segue:
1) all’articolo 1, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 3, sono aggiunte le parole “o I bis” dopo le parole “allegato ”
2) all’articolo 2 e’ aggiunto il paragrafo seguente:
Fatte salve le disposizioni adottate dal Consiglio nella materia, i modelli definiti negli allegati I e I bis non possono contenere dispositivi elettronici informatici
3) E’ aggiunto l’allegato I bis, riportato nell’allegato della presente direttiva.

ARTICOLO 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore, previa consultazione con la Commissione, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste devono contenere un riferimento alla presente direttiva o essere corredate di siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita’ relative al riferimento sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

ARTICOLO 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita’ europee.

ARTICOLO 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.