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LINEE GUIDA PER L’ACCERTAMENTO E LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA’ ALLA GUIDA DI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE.
Il gruppo tecnico ha riscontrato la mancanza di valenza autonoma nel rilascio del certificato, in funzione monocratica, da parte dei medici specialisti in diabetologia operanti presso strutture pubbliche o private convenzionate nell’area della diabetologia e malattie del ricambio. Tale circostanza è desumibile dalla lettura integrata del comma 3 dell’articolo 119, che prevede l’accertamento per l’idoneità alla guida da parte dei soli soggetti di cui al comma 2, con rilascio di certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l’esame di guida, e dell’articolo 2 bis, che prevede l’indicazione, da parte dei medici specialisti nell’area della diabetologia e malattie del ricambio, dell’eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida, alla luce delle previsioni dell’articolo 331 del Regolamento lettera B, che per la compilazione del certificato individua i soli medici del comma 2 dell’art. 119.
Il gruppo di lavoro ha pertanto ritenuto che la valutazione della espressione clinica della malattia diabetica, prevista dall’articolo 2 bis, per meglio tutelare la sicurezza della circolazione, effettuata da parte di specialisti in diabetologia e malattie del ricambio, operanti presso strutture pubbliche o convenzionate, deve necessariamente integrare la valutazione da parte dei soggetti indicati al comma 2, abilitati al rilascio dei certificati medici di idoneità, in particolare ai fini di una eventuale prescrizione di scadenza anticipata entro la quale effettuare il successivo controllo medico, cui subordinare la conferma o la revisione della patente di guida. Tale prescrizione allo stato attuale, fermo restando la validità di certificazioni pregresse, nelle more di un aggiornamento del modello previsto, potrà avvenire riportando il riferimento dell’acquisita valutazione ex art. 2 bis, con annotazione aggiuntiva da parte del medico certificatore, sul modello a1 momento disponibile, risultando necessaria per il rilascio del certificato l’acquisizione agli atti della prevista valutazione specialistica diabetologica. Sussistendo la necessità di rendere omogenei ed uniformi su tutto il territorio nazionale i criteri valutativi, cui ispirarsi per la valutazione sotto il profilo della sicurezza alla guida della eventuale minore durata della normale scadenza prevista, nei confronti dei soggetti colpiti da patologia diabetica e da eventuali complicanze (sempre che l’entità delle stesse non sia tale da comportare inidoneità alla guida), sono state elaborate le seguenti indicazioni di portata generale di ordine metodologico: La prescrizione di scadenza anticipata deve essere basata sulla valutazione dell’entità del rischio che la idoneità alla guida, posseduta dal soggetto al momento della visita, possa venir meno in riferimento ad una maggiore o minore probabilità di modificazione del quadro della malattia diabetica, ed essere fissata in rapporto alla presumibile velocità di cambiamento della espressione clinica della malattia stessa, desumibile da dati clinici e da dati laboratoristici mirati; per i soggetti diabetici con buon stato di controllo glicemico della malattia da accertare con riferimento a valori di: emoglobina AlC, glicemia, pressione arteriosa, adeguata terapia praticata, età, ecc. in assenza di complicazioni clinicamente evidenziabili, per i quali è stimabile un basso rischio per la sicurezza della circolazione, in rapporto alla prevedibile evoluzione del quadro clinico, potrà essere prevista: Nessuna Limitazione/Limitazione della validità rispetto alla scadenza prevista. Per soggetti diabetici con presenza di complicazioni o con controllo gIicemico non ottimale, con rischio di ipoglicemia grave ed inavvertita, la valutazione di profilo di rischio medio attribuibile, sotto l’aspetto della sicurezza della circolazione, potrà comportare: Limitazione della durata di validità della patente di guida in correlazione diretta dei presumibili tempi di evoluzione futura del quadro clinico o, per situazioni comportanti giudizio di eventuale inidoneità temporanea, la fissazione di un periodo utile per successiva rivalutazione del giudizio.
La Presenza di complicazioni diabetiche, di entità tali da determinare un rischio elevato per la sicurezza della circolazione, e dubbi per l’idoneità della guida dei determinati tipi di veicolo cui la patente abilita, escludono la possibilità di rilascio monocratico del certificato, pertanto il giudizio di idoneità deve essere demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all’articolo 119 comma 4, fermo restando la possibilità, da parte del medico individuato dal comma 2, di poter sempre demandare il giudizio di idoneità alla commissione medica quando sussistono dubbi circa l’idoneità e la sicurezza della guida .
Come ausilio per Ia valutazione vengono proposte in allegato una scheda per la valutazione del rischio per la sicurezza della circolazione in soggetti diabetici e modulo per la formulazione del giudizio specialistico richiesto.